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STATUTO COMITATO
DIFESA AMBIENTALE
CUGGIONO CASTELLETTO Organizzazione
di Volontariato Art.1
- Costituzione 1.1 - È costituita
l'organizzazione di volontariato denominata COMITATO DIFESA AMBIENTALE CUGGIONO
CASTELLETTO, che in seguito sarà denominata l'organizzazione. L'organizzazione adotta come
riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e, per quanto compatibile,
dell’art.17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, nr.460 e la legge
regionale del volontariato 22/93. 1.2 - I contenuti e la struttura
dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e
di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine
associativa alla vita dell’organizzazione stessa. 1.3 - La durata
dell’organizzazione è illimitata. 1.4 - L’organizzazione ha sede in
Cuggiono, in via S.Rocco,24 Art.2 – Scopi L’organizzazione, senza fini di lucro
e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, ha finalità
di solidarietà sociale si propone
il perseguimento di una coscienza ecologica e sociale collettiva, lo studio e la
promozione di forme di salvaguardia dell’ambiente, le proposte e le azioni
critiche inerenti gli interventi programmati sul territorio, la valorizzazione di abilità ed attività tradizionali,
riscoperta delle radici culturali locali, attività artistiche, ricreative, di
formazione e di informazione con particolare riferimento agli ambiti ecologici e
sociali. L’associazione
si pone come luogo di auto-organizzazione ed elaborazione autogestita,
raccogliendo le esigenze della società civile e cercando di trasformarle in
azioni concrete. Vuole
stimolare l’azione in prima persona dei cittadini facendoli uscire dalla
passività della delega. Al fine di svolgere le proprie attività
l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni
volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L’organizzazione non svolgerà
attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse. Art. 3 - Aderenti
all’organizzazione 3.1 - Sono aderenti
dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione lo
statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene
accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Ciascun aderente maggiore d’età ha
diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per
l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina
degli organi direttivi dell'organizzazione. I Soci sono esclusi da
partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione. 3.2 - Il numero degli aderenti è
illimitato. 3.3 – Tutti gli aderenti hanno
parità di diritti e doveri 3.4 - Criteri di ammissione e di
esclusione degli aderenti 3.4.1 - Nella domanda di ammissione
l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto
dell'Organizzazione. 3.4.2 - L'ammissione decorre dalla data
di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di
nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di
presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti
all'organizzazione. 3.4.3 - Gli aderenti cessano di
appartenere all’organizzazione per dimissioni volontarie: - per sopraggiunta impossibilità di
effettuare le prestazioni programmate; - per mancato versamento del contributo
per l’esercizio sociale in corso; - per decesso; - per comportamento contrastante con
gli scopi statutari; - per persistente violazione degli
obblighi statutari. 3.4.4 – L’ammissione e
l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso
dall’ assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima
riunione convocata. La decisione è inappellabile. Art. 4 - Diritti e doveri degli
aderenti 4.1 - Gli aderenti possono essere
chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a
carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato
dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E
annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30
giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo
dell'esercizio di riferimento. 4.2 - Gli aderenti hanno il diritto: ·
di
partecipare alle Assemblee e di
votare direttamente o per delega; ·
di
conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi
sociali; ·
di
partecipare alle attività promosse dall’organizzazione; ·
di
usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione; ·
di
dare le dimissioni in qualsiasi momento. 4.3 - Gli aderenti sono obbligati: ·
a
osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali; ·
a
versare il contributo stabilito dall'Assemblea; ·
a
svolgere le attività preventivamente concordate; ·
a
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti
sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal
beneficiario.. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli
aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati
dall'Assemblea. Le
attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro
subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione. Art. 5 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio dell'Organizzazione è
costituito: ·
da
beni mobili e immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione; ·
eventuali
fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio; ·
da
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del
patrimonio. Le entrate dell'organizzazione sono
costituite da: ·
contributi
degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali
dell'organizzazione; ·
contributi
di privati ; ·
contributi
dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; ·
contributi
di organismi internazionali; ·
donazioni
e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento; ·
rimborsi
derivanti da convenzioni; ·
rendite
dì beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo; ·
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali; ·
fondi
pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerta di beni di modico valore; ·
ogni
altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non
esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. I fondi sono depositati presso gli
Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta
con firme congiunte di almeno due soci delegati dal Consiglio Direttivo. Art.6 - Organi sociali
dell'Organizzazione Organi dell'Organizzazione sono: ·
Assemblea
degli aderenti; ·
Il
Consiglio Direttivo; ·
Il
Presidente. Art. 7 - Assemblea degli
aderenti 7.1
–
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all' Organizzazione. 7.2 – L’Assemblea è convocata
dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente
dell'Organizzazione. 7.3 - La convocazione è fatta in
via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda
necessaria per le esigenze dell'Organizzazione. 7.4 - La convocazione può avvenire
anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un
decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso
noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve
essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’Assemblea
ordinaria viene convocata per: ·
l’approvazione
del programma e del preventivo economico per l’anno successivo; ·
l’approvazione
della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo)
dell'anno precedente; ·
l'esame
delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria
sono ·
eleggere
i componenti del Consiglio Direttivo; ·
approvare
gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; ·
ratificare
i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo
per motivi di urgenza; ·
fissare
l’ammontare del contributo a carico degli aderenti per le spese relative alla
realizzazione delle finalità istituzionali dell’organizzazione senza per
questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale. D’ogni Assemblea deve essere redatto
il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni
dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. 7.6 - L'Assemblea straordinaria
viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di
scioglimento e liquidazione dell’organizzazione. 7.7 – L’avviso di convocazione
è inviato individualmente per iscritto, anche per posta elettronica, agli
aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso
pubblico nella sede sociale e deve con tenere l’ordine del giorno 7.8 - In prima convocazione
l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La
seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le
deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti. 7.9 - Per le deliberazioni
riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione
dell’organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14. 7.10 - Ciascun aderente può essere
portatore di una sola delega di
altro aderente. Art. 8 - Il Consiglio Direttivo 8.1 - Il Consiglio Direttivo è
eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un
massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti
possono essere rieletti. 8.2 - Il Consiglio Direttivo nella
sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente. 8.3 - Il Consiglio Direttivo si
riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda
ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni . Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il
verbale da nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. 8.4 - Compete al Consiglio
Direttivo: ·
compiere
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; ·
fissare
le norme per il funzionamento dell’Organizzazione; ·
sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine
del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del
mese di aprile successivo dell’anno interessato; ·
determinare
il programma di lavora in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e
autorizzando la spesa; ·
eleggere
il Presidente ·
nominare
il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può
essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure
anche tra i non aderenti; ·
accogliere
o respingere le domande degli aspiranti aderenti; ·
deliberare
in merito all' esclusione di aderenti; ·
ratificare,
nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; Le eventuali sostituzioni di componenti
del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere
convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I
componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Art. 9 – Presidente 9.1 - Il Presidente è eletto dal
Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti. 9.2 - Il Presidente: ·
ha
la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei
confronti di terzi e in giudizio;è autorizzato ad eseguire incassi e
accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche
Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ·
ha
la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e
Amministrativa; ·
convoca
e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e
dell’eventuale Comitato Esecutivo; ·
in
caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di
cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il
Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a
tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova
dell’assenza per impedimento del Presidente. Art.10 - Gratuità delle cariche Le cariche sociali sono gratuite,
fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, nell’interesse dell’organizzazione. Art.11 - Bilancio 11.1 - Ogni anno devono essere
redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. 11.2 - Dal bilancio consuntivo
devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli
e voci analitiche. 11.3 - Il bilancio deve coincidere
con l anno solare. 11.4 - Gli
avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali E’
vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi
di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge. Art. 12 - Modifiche alla Statuto
e Scioglimento dell’organizzazione 12.1 - Le proposte di modifica allo
statuto possono essere presentate all' Assemblea da uno degli organi a da almeno
un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. 12.2 - Lo scioglimento e quindi la
liquidazione dell’organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo
e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti,
dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale,
secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque
secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti
beni, utili e riserve agli aderenti. Art. 13 - Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente
Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con
particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991,
alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e
alle loro eventuali variazioni. |