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STATUTO

COMITATO DIFESA AMBIENTALE CUGGIONO CASTELLETTO

Organizzazione di Volontariato  

Art.1 - Costituzione

1.1 - È costituita l'organizzazione di volontariato denominata COMITATO DIFESA AMBIENTALE CUGGIONO CASTELLETTO, che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

L'organizzazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e, per quanto compatibile, dell’art.17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, nr.460 e la legge regionale del volontariato 22/93.

1.2 - I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

1.3 - La durata dell’organizzazione è illimitata.

1.4 - L’organizzazione ha sede in Cuggiono, in via S.Rocco,24

 

Art.2 – Scopi

L’organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, ha finalità di solidarietà sociale  si propone il perseguimento di una coscienza ecologica e sociale collettiva, lo studio e la promozione di forme di salvaguardia dell’ambiente, le proposte e le azioni critiche inerenti gli interventi programmati sul territorio,  la valorizzazione di abilità ed attività tradizionali,  riscoperta delle  radici culturali locali, attività artistiche, ricreative, di formazione e di informazione con particolare riferimento agli ambiti ecologici e sociali.

L’associazione si pone come luogo di auto-organizzazione ed elaborazione autogestita, raccogliendo le esigenze della società civile e cercando di trasformarle in azioni concrete.

Vuole stimolare l’azione in prima persona dei cittadini facendoli uscire dalla passività della delega.

 

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 3 - Aderenti all’organizzazione

3.1 - Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione lo statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. I Soci sono esclusi da partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.

3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri

3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

3.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti all'organizzazione.

3.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per dimissioni volontarie:

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;

- per decesso;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso dall’ assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

 

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

 4.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E  annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

 4.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

·        di partecipare alle Assemblee  e di votare direttamente o per delega;

·        di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

·        di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;

·        di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;

·        di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

·        a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

·        a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;

·        a svolgere le attività preventivamente concordate;

·        a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

 

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

  

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

·        da beni mobili e immobili che diverranno di  proprietà dell'associazione;

·        eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;

·        da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

 

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

·        contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'organizzazione;

·        contributi di privati ;

·        contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

·        contributi di organismi internazionali;

·        donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;

·        rimborsi derivanti da convenzioni;

·        rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

·        entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

·        fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

·        ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

 

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte di almeno due soci delegati dal Consiglio Direttivo.

 

Art.6 - Organi sociali dell'Organizzazione

 Organi dell'Organizzazione sono:

·        Assemblea degli aderenti;

·        Il Consiglio Direttivo;

·        Il Presidente.

 

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

 

7.1 – L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all' Organizzazione.

7.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

 

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

·        l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;

·        l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

·        l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

 

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

·        eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

·        approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

·        ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

·        fissare l’ammontare del contributo a carico degli aderenti per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

 

D’ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

 

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.

 

7.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto, anche per posta elettronica, agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve con tenere l’ordine del giorno

 

7.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

 

7.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

 

7.10 - Ciascun aderente può essere portatore di  una sola delega di altro  aderente.

 

 

 

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo 

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

 

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente.

 

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni .

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

·        compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

·        fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;

·        sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;

·        determinare il programma di lavora in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

·        eleggere il Presidente

·        nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

·        accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

·        deliberare in merito all' esclusione di aderenti;

·        ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

 

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

 

Art. 9 – Presidente 

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

9.2 - Il Presidente:

·        ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

·        ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

·        convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;

·        in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Art.10 - Gratuità delle cariche

 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’organizzazione.

  

Art.11 - Bilancio

11.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.

11.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

11.3 - Il bilancio deve coincidere con l anno solare.

 

11.4 - Gli  avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali  E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

  

Art. 12 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’organizzazione

12.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all' Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 

Art. 13 - Norme di rinvio

 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

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